REGIONE PIEMONTE BU25S2 21/06/2018

 

Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5. Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria.


Dopo sei anni il Piemonte ha nuovamente una legge sulla caccia e sulla tutela della fauna: l'ha approvata il 12 giugno il Consiglio regionale.

 E’  una legge innovativa, perché coniuga la tutela della fauna con l’attività venatoria aggiornandola ai nuovi scenari che si sono determinati con il proliferare della fauna selvatica dannosa non solo alle coltivazioni, ma anche all’ incolumità dei cittadini.  Se da una parte crescono le specie protette e si fa una particolare attenzione alla tipica fauna alpina, dall’altra, su autorizzazione delle Province o della Città metropolitana, i proprietari dei fondi in possesso di licenza di caccia potranno intervenire sui loro terreni per tutelare le colture.

 

Una delle principali novità è senza dubbio il divieto di cacciare durante tutte le domeniche di settembre, che, commenta Ferrero, “permetterà ai cittadini di frequentare con meno paure boschi e prati e garantisce comunque ai cacciatori la possibilità di esercitare l’attività venatoria”. Inoltre, introduce la possibilità per i proprietari dei fondi di vietare la caccia sui propri terreni, obbliga i cacciatori a indossare un giubbotto retroriflettente o bretelle ad alta visibilità ed a superare obbligatoriamente una prova di tiro in poligono almeno ogni 30 mesi per l'uso della carabina nella caccia di selezione, inserisce misure straordinarie di controllo della fauna selvatica su richiesta delle organizzazioni sindacali agricole e dei sindaci, con la possibilità di coinvolgimento anche dei proprietari e conduttori dei fondi danneggiati, purchè in possesso di abilitazione venatoria.

 

Sono 15 le specie escluse dalla caccia: 11 anatidi (fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione), il merlo, l'allodola, la pernice bianca e la lepre variabile, oltre quelle oggetto di tutela per norma nazionale. 


Vengono riorganizzati gli ambiti territoriali di caccia (Atc) e i comprensori alpini (Ca) riportando in legge la riorganizzazione realizzata di recente con atti amministrativi.

 

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REGIONE PIEMONTE BU17S1 24/04/2014


Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 31-7448
Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative.

Lo scorso 18 gennaio il TAR del Piemonte ha finalmente reso pubblica la sentenza relativa alla seduta del 27 novembre scorso, in cui era stato discusso il nostro nuovo ricorso contro il calendario venatorio regionale. Come ricorderete, si trattava della seconda versione del documento, visto che la prima era stata bocciata dallo stesso TAR nel mese di settembre.


La sentenza ci dà torto, nel senso che non accoglie le nostre richieste di annullamento del documento
Si tratta comunque di una cosa inaudita. Il motivo principale per cui il TAR aveva bocciato il primo calendario venatorio era la mancanza del Piano Faunistico Venatorio Regionale, previsto per legge. Ebbene, La Regione, nell’arco di cinque giorni (il tempo intercorso tra la bocciatura e la presentazione della seconda versione del calendario venatorio), è stata incredibilmente in grado di produrre il documento mancante, il quale, detto per inciso, consta di 415 pagine....

Insomma un lavoro da dilettanti, eseguito malamente, solo allo scopo di consentire l’avvio della stagione venatoria, con errori, dati vecchi ecc.


Con la pubblicazione sul BURP era stata ufficialmente formalizzata la stagione venatoria 2013/2014, decisa dalla Giunta Regionale del Piemonte guidata da Roberto Cota. Dopo avere impedito il voto popolare del referendum lo scorso anno abrogando la legge regionale n. 70/96 e applicando la più permissiva legge nazionale, la Regione Piemonte continuava la sua politica filo venatoria, all’insegna dell’improvvisazione in assenza del Piano Faunistico Venatorio (PFV) regionale e in assenza di una legge regionale. Ricordiamo che il PFV rappresenta lo strumento pianificatorio indispensabile per poter definire su basi scientifiche ed oggettive come impostare l’attività venatoria.

 

Il provvedimento conteneva:
Aumento delle specie cacciabili da 29 a 35
Aumento dei periodi
Le specie della piccola fauna alpina (fagiano di monte, coturnice, pernice bianca, lepre variabile), in grave crisi su tutto l’arco alpino continuavano ad essere oggetto di prelievo venatorio.
Aumento dei limiti di carniere da 8 a 10 e uso dell'arco.

 

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ottobre 2014

 

La regione Piemonte è impegnata nella redazione di un nuovo testo legislativo in sostituzione della legge 70/1996

le Associazioni ambientaliste piemontesi, con Pro Natura Piemonte hanno inviato le loro osservazioni all'Assessore alla caccia Giorgio Ferrero.


Torino, 21 ottobre 2014

Dott. Giorgio Ferrero Assessore

alla Caccia Regione Piemonte


Oggetto: legge regionale in materia di caccia


Egr. sig. Assessore, ci risulta che gli uffici del Suo Assessorato siano attualmente impegnati nella
predisposizione di un testo legislativo, che dovrebbe finalmente sostituire la vecchia LR 70/1996, abrogata nel 2012 all’unico e dichiarato scopo di impedire il referendum regionale in materia di caccia.
Le scriventi Associazioni ambientaliste ed animaliste si permettono, con la presente, di sottoporre alla Sua attenzione alcune considerazioni, che auspichiamo possano essere tenute in debito conto nella preparazione del disegno di legge di cui sopra. Consideriamo questo nostro intervento nell’ambito di quel rapporto di confronto e collaborazione che iniziò con l’incontro dello scorso luglio, il quale, purtroppo e nonostante le intenzioni, non ha più avuto alcun seguito.
In primo luogo ci pare opportuno richiamare, in forma molto succinta, le vicende del referendum regionale abrogativo, soprattutto alla luce del fatto che in presenza di una nuova legge che non ne recepisca i contenuti potrebbe essere riproposto, come chiaramente dichiarato dalla Corte d’Appello del Tribunale di Torino nella sentenza di uno dei tanti ricorsi presentati dal Comitato Promotore del referendum medesimo.
Nel 1987 un furono raccolte e certificate oltre 60.000 firme di cittadini piemontesi per chiedere l’indizione di un referendum regionale volto a ridurre a quattro le specie cacciabili, a vietare la caccia la domenica, a impedire la caccia sulla neve e a contenere l’attività venatoria nelle aziende private di caccia. Nonostante venticinque anni di battaglie legali, in massima parte vinte dal Comitato Promotore, ed oltre dieci gradi di giudizio, il potere politico non ha mai consentito l’espressione di voto dei cittadini su questo tema. Per ordine del TAR il Presidente della Regione Roberto Cota nel 2012 fu costretto ad indire il referendum, che avrebbe dovuto svolgersi il 3 giugno 2012. Tuttavia, il Consiglio Regionale il 4 maggio 2012, un mese prima dell’apertura delle urne, abrogò la Legge Regionale n. 70/1996, al solo scopo di impedire il voto popolare. Risultato dell’operazione fu che da allora in Piemonte viene applicata la più permissiva legge quadro nazionale, andando in direzione diametralmente opposta alle richieste referendarie. Da allora il Piemonte è privo di una organica legge regionale sulla materia e il vulnus operato alla democrazia e al diritto pesa come un macigno sulla credibilità dell’istituto regionale. Qualsiasi legge il Consiglio regionale vorrà approvare dovrà comunque tenere conto che il referendum non è “morto”, ma solamente “dormiente”, perché non si è mai svolto pur essendo stato dichiarato ammissibile e, ove la nuova legge regionale non tenesse conto delle istanze referendarie, il Comitato Promotore del referendum riprenderebbe con nuovo vigore la battaglia legale per l’affermazione della democrazia e del diritto.

Le scriventi associazioni ritengono che la caccia in Italia e nella nostra epoca sia attività anacronistica e crudele e pertanto non più giustificabile. La modifica dell’art. 117 della Costituzione, operata con la Legge costituzionale n. 3 del 2001, ha dato ampia potestà legislativa alla Regione sul tema della caccia, fatta salva, naturalmente, la determinazione dei principi fondamentali di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservati alla legislazione dello Stato. La regione non può estendere l’attività venatoria oltre i limiti di tutela fissati dal legislatore nazionale, aumentando, ad esempio, le specie cacciabili oltre quelle fissate dall’art. 18 della legge n. 157/1992 o ampliando i periodi fissati dallo stesso articolo o ancora consentendo la caccia all’interno delle aree protette. Nulla, tuttavia, impedirebbe al legislatore regionale di adottare limiti molto più stringenti di quelli previsti dalla legge-quadro nazionale, fino ad arrivare a vietare del tutto l’attività venatoria. Nella scorsa legislatura ben due Proposte di Legge prevedevano l’abolizione della caccia nella nostra regione (PdL n. 287 e PdL n. 289).
Ove il Consiglio Regionale fosse determinato a colmare il vuoto normativo succeduto all’abrogazione della L.R. n. 70/96, cosa peraltro auspicabile, riteniamo che nelle proprie decisioni non possa esimersi dall’affrontare alcune prioritarie emergenze.


EMERGENZA AMBIENTALE
L’elenco delle specie cacciabili previsto dalla L.R. 70/96 è stato ampliato nei tre anni seguenti all’abrogazione della legge con l’inserimento di ghiandaia, gallinella d’acqua, alzavola, folaga, fischione, allodola. Molte delle specie oggi cacciabili presentano consistenze numeriche e dinamiche di popolazione preoccupanti, ed alcune di queste sono addirittura a rischio di estinzione, quanto meno a livello locale. L’allodola è un piccolo uccello insettivoro di pochi grammi, che nelle nostra Regione è diventato ormai piuttosto raro. Le specie della tipica fauna alpina (gallo forcello, coturnice, lepre variabile, pernice bianca) lamentano numeri di individui in costante diminuzione, situazione peraltro comune alla maggior parte del continente europeo. Il divieto di caccia previsto nei confronti di pernice bianca e lepre variabile nell’attuale stagione venatoria 2014/2015 costituisce un primo tentativo per preservare queste specie alla visione delle generazioni future, che pertanto auspichiamo venga presto esteso anche alle altre specie. Tuttavia, uno strumento veramente efficace per impedirne l’abbattimento illecito sarebbe, oltre ad imporre il divieto di caccia per tutte le specie, vietare la detenzione e l’utilizzo della munizione spezzata per i cacciatori oltre i 1.000 metri di quota. Starna e pernice rossa rappresentano specie di fatto estinte nella nostra Regione, che sopravvivono solo grazie a continue e assurde immissioni, i cui negativi effetti sotto i profili ecologico, sanitario ed economico sono ben noti. Le specie migratrici (cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, beccaccia, beccaccino, tortora selvatica, colombaccio, quaglia, ecc.) non appartengono al solo nostro paese e dovrebbero essere tutelate con forza molto maggiore. Le pre- aperture del mese di settembre incidono pesantemente sulle popolazioni di tortora e colombaccio, specie anch’esse in costante diminuzione numerica in Piemonte. Solo in questi ultimissimi anni l’ISPRA ha preso coscienza del rischio corso da queste specie ed ha espresso parere negativo al prelievo del colombaccio e limitato a tre le giornate di prelievo della tortora selvatica. Riteniamo tuttavia che le pre-aperture debbano essere del tutto vietate.
I limiti temporali previsti dal documento "Key Concepts of article 7 of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prepuziale, andrebbero rispettati in maniera severa senza deroga o sforamento.
In assenza del piano faunistico venatorio regionale (PFV), previsto dalla L. 157/92 ma mai approvato nella nostra Regione, il blocco dell’attività venatoria dovrebbe essere automatico. Assistiamo invece all’utilizzo della proposta di PFV approvata dalla Giunta Regionale nel 2009
come si trattasse di un PFV vigente! I dati contenuti in quella proposta di PFV erano però già obsoleti nel 2009 perché utilizzavano moltissimi studi datati.
I provvedimenti di limitazione dell’attività venatoria nei siti di Rete Natura 2000 sono ridotti, mentre sarebbe opportuno in tali siti non solo vietare l’uso delle munizioni contenente piombo nelle aree umide o vietare la caccia ad alcune specie, ma vietare del tutto ogni forma di prelievo della fauna selvatica, viste le interazioni che questa ha con il restante ambiente naturale.
I ripopolamenti a fini venatori dovrebbero essere vietati. Sono causa di diffusione di malattie, inquinamenti genetici, alterazioni degli equilibri ecologici, nonché di esborso di rilevanti quantità di risorse economiche pubbliche. Le stesse Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.), ove si allevano specie di interesse venatorio e si eliminano quelle predatrici, al fine di immettere in ambiti desertificati animali destinati ad essere in poco tempo uccisi, costituiscono uno dei tanti esempi della incongruenza dell’attività venatoria e delle pratiche con questa connesse.
Il nomadismo venatorio, demonizzato a gran voce nel 1992 con l’approvazione della Legge n. 157, ha invece continuato ad esistere e a determinare ingenti danni. Moltitudini di cacciatori bresciani, bergamaschi, liguri migrano ogni anno in Piemonte, in particolare nelle aziende private di caccia, contribuendo a distruggere il poco che resta della fauna selvatica presente e incentivando deleteri ripopolamenti venatori. La scelta del cacciatore dovrebbe essere limitata ad un solo ambito di caccia e non dovrebbe potersi modificare per molti anni. Il cacciatore foraneo o “migrante” compra con pochi denari il diritto di prelevare la fauna selvatica, ma ha poco o nullo interesse a salvaguardare l’integrità ambientale di aree nelle quali il suo passaggio è del tutto occasionale.
Il controllo dell’attività venatoria e del bracconaggio, con il contrarsi del personale di vigilanza delle Province e del Corpo Forestale dello Stato, rimane ben al di sotto della sufficienza. L’attività delle guardie volontarie delle associazioni ambientaliste è spesso osteggiata e impedita. Manca una legge organica sulla vigilanza che incrementi competenze e poteri e incentivi il volontariato a sostegno del personale delle istituzioni in agonia.


EMERGENZA DEMOCRATICA E SOCIALE
La richiesta referendaria del 1987, che non conteneva una proposta abrogativa dell’attività venatoria, ma mirava a contenerla e regolamentarla severamente, evidenziava nel quesito la necessità di restituire la tranquillità e la sicurezza alle campagne e ai boschi nella giornata della domenica. Nei giorni festivi gli ambienti naturali sono da sempre meta di escursionisti, gitanti, raccoglitori di funghi, famiglie. La contemporanea presenza dei cacciatori determina spesso situazioni di pericolo con la possibilità di incidenti e comunque la perdita di quella percezione di sicurezza che riteniamo sia diritto di tutti avere. Ogni anno sono oltre cinquanta i morti di caccia nel nostro paese. Il divieto di caccia la domenica assolverebbe alla richiesta referendaria e restituirebbe ai cittadini il piacere delle attività all’aperto.
A partire dall’applicazione della Legge n. 157/1992 e con l’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2005 che ha consentito la caccia agli ungulati tutto l’anno, la sicurezza delle persone è stata posta in secondo piano rispetto le richieste del mondo venatorio. La caccia durante il periodo primaverile ed estivo con la copertura forestale costituisce un pericolo grandissimo che l’obbligo di abbigliamento ad alta visibilità per i cacciatori consentirebbe di ridurre in maniera molto limitata.
Un tempo la caccia era contenuta nel solo periodo autunno-inverno mentre ore si spara tutto l’anno. Questa estensione temporale dell’attività venatoria non consente i necessari interventi di controllo e pone a rischio anche la sicurezza delle persone impiegate nelle attività agricole. Assolutamente da condannare è la caccia agli ungulati durante il periodo feriale di luglio e agosto.
L’istituzione di Comprensori Alpini e Ambiti Territoriali Caccia non come soggetti di diritto pubblico ha impedito alle associazioni ambientaliste l’opera di controllo, limitato l’accesso alle informazioni ed ha contribuito a socializzare le perdite e privatizzare gli utili. Clamoroso è l’inserimento in questi comitati di Ekoclub, emanazione di Federcaccia, tra le associazioni ambientaliste.
Nel 1990 si svolse un referendum nazionale abrogativo della caccia nel nostro paese. A livello nazionale non fu raggiunto il quorum e il referendum non sortì effetto. In quattro regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia) il quorum fu raggiunto e i SI all’abolizione della caccia furono oltre il 90%. Se il referendum fosse stato regionale i cittadini piemontesi avrebbero abolito la caccia 24 anni fa. Questo la dice lunga sulla distanza esistente tra la cittadinanza e i rappresentanti del popolo nelle istituzioni.


EMERGENZA DEL COMPARTO AGRICOLO E DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Quando vi sia danno della fauna selvatica alle attività produttive l’art. 19 della legge 157/1992 prevede in via prioritaria interventi di tipo ecologico. L’abbattimento della fauna selvatica dovrebbe essere applicato solo in caso di provata inefficacia di questi ultimi. In questi anni abbiamo vissuto invece un ribaltamento del dettato legislativo. Riteniamo che l’uso delle armi da fuoco per risolvere i problemi ambientali non sia la strada migliore da percorrere. Nonostante le leggi ad hoc (es. L.R. 9/2000), l’incremento dei numeri di carniere, la modifica dei criteri di intervento venatorio, l’incentivazione del prelievo effettuabile praticamente ovunque e in qualsiasi periodo dell’anno l’emergenza cinghiale non è stata superata. Questo dovrebbe ben insegnare qualcosa! I cacciatori sono i responsabili primi della diffusione di questo ungulato. Fino al 1985 le immissioni legali operate dalle Province e quelle illegali degli anni successivi attuate per soddisfare le richieste del mondo venatorio hanno determinato la situazione attuale. Il cinghiale è stato utilizzato quale strumento per cacciare ovunque, anche nelle aree protette e in ogni tempo... naturalmente a scapito delle attività agricole. La riduzione di questo ungulato richiederebbe una completa rivisitazione delle strategie di intervento. Prioritario sarebbe imporre il divieto di detenzione, allevamento, trasporto di cinghiali o ibridi di cinghiale sul territorio regionale prevedendo sanzioni molto severe.
Il recupero ambientale, le strategie dissuasive incruente, il rapido rimborso dei danni, le colture a perdere, la scelta oculata delle colture, gli interventi ecologici dovrebbero rappresentare la strada maestra per iniziare ad affrontare il tema importantissimo dell’interazione tra la fauna selvatica e le attività umane produttive. L’obiettivo di lungo termine dovrebbe essere quello di raggiungere condizioni accettabili di equilibrio che diventino stabili, mentre oggi assistiamo ad interventi estemporanei, raffazzonati e soggetti a continue ripetizioni. Gli esemplari di fauna selvatica abbattuti sono presto sostituiti dai nuovi nati e il problema si ripresenta.
Restiamo a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario e con l’occasione Le porgiamo i nostri migliori saluti.

 

per le Associazioni: Pro Natura – LAC – LAV – Legambiente – LIPU – WWF – CAI-TAM


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